STUDIO TECNICO: GEOM. ENZO DAVICO
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aggiornamento sito 01-02-2012
Dal 1° febbraio 2012 SI ESEGUIRANNO ANCHE LE SUCCESSIONI ON- LINE 
Ovvero tramite l'uso di internet e della posta elettronica si potranno anche effettuare la redazione delle successioni senza che vi dovrete muovere dalla vostra postazione e colelgati attraverso il web. SERVIZIO IN VIA DI SPERIMENTAZIONE
PUBBLICHIAMO 2 FILES DI LIBERO SCARICAMENTO:
SUCCESSIONI_DOCUMENTI, che non sono altro che i documenti necessari alla redazione della successione
SUCCESSIONI_DICHIARAZIONI, che sono le dichiarazioni da fare in sostituzione dei certificati che dal 01-01-2012 non possono + essere allegati.
Dal 1° gennaio 2012 stop alle autocertificazioni
Durc non puo' essere autocertificato
Dal 1° gennaio aboliti i certificati
Va ricordato che, dal 1° gennaio 2012, è stata introdotta una completa de-certificazione del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, secondo quanto previsto dall'art.15 della legge 12 novembre 2011, n.183 recepita dalla Direttiva 22 dicembre 2011, n.14 emanata dal Ministero della Pubblica Amministrazione e della semplificazione .A partire da quest'anno, i certificati hanno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non possono più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni. Pertanto gli uffici pubblici hanno soltanto due opzioni: acquisire d'ufficio dati e informazioni sui cittadini o accettare le autocertificazioni.
Durc non autocertificabile
In materia di Durc il ministero del Lavoro, sollecitato ad esprimersi dalle parti sociali dell'edilizia, ha chiarito che la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria, non costituisce una certificazione dell'effettuazione di una mera somma a titolo di contribuzione (come si intende dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) ma è un'attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.
Pertanto, con l'introduzione dell'art. 15 della L. n. 183/2011, il legislatore ha ribadito esclusivamente una modalità di acquisizione del Durc da parte della P.A. (modalità tra l'altro già espressa nell'art. 16bis comma 10 della L. n. 2/2009), senza intaccare il principio già in passato espresso secondo il quale le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite da un'autodichiarazione, che non insiste evidentemente né su fatti, né su status, né tantomeno su qualità personali.
L'art. 44bis, inoltre, avrebbe precisato, secondo il dicastero, che nel procedere al controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva ai sensi dell'art. 71, la P.A. può acquisire un Durc, non autocertificabile, dal soggetto interessato i cui contenuti potranno essere vagliati dall'amministrazione con le stesse modalità previste per l'autocertificazione (ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000).
IN SINTESI:
Fabbricati rurali da iscrivere al Catasto. Cascine, fienili, stalle, tettoie: tutti i fabbricati rurali che sono ancora iscritti al catasto dei terreni dovranno essere inseriti in quello dei fabbricati entro il 30 novembre 2012. I proprietari dovranno muoversi per tempo, incaricando un geometra (o un altro tecnico abilitato) di "mappare" gli edifici e curare la pratica con l'agenzia del Territorio. Altrimenti, in caso di inadempimento, saranno i funzionari del Territorio ad attivarsi, applicando anche una multa fino a 2.066 euro. L'iscrizione al catasto dei fabbricati è prevista dalla manovra Monti e consente di attribuire a questi edifici una rendita catastale autonoma, così che dal 2012 possano pagare l'Imu. L'accatastamento non va confuso con la domanda per ottenere i requisiti di ruralità (per la quale il Dl proroghe riapre il termine al 31 marzo): questa istanza, infatti, serve per sistemare le pendenze Ici sui fabbricati rurali fino al 2011, ma non riguarda l'Imu.
Per quanto riguarda i fabbricati rurali che sono tuttora iscritti nel catasto terreni con qualità fabbricato rurale e anche senza la variazione di sagoma rispetto alla mappa, dovranno, ai sensi dell'art. 13 co. 14-ter della Legge del 22/12/2011 n.214 entro il 30.11.2012 la domanda per l'attribuzione della rendita (Tipo mappale + Procedura Docfa) in quanto anche detti fabbricati sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'1.1.2012.
In assenza di rendita effettiva, è possibile, secondo la previsione del successivo co. 14-quater, procedere alla determinazione dell'l'IMU "sperimentale", a titolo di acconto, con riferimento alla rendita "presunta" (rendita dei fabbricati similari già iscritti al catasto).
I comuni in fase di accertamento saranno legittimati a recuperare la differenza d'imposta, eventualmente maggiorata di sanzioni ed interessi.
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